
“La Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del Codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. È quanto si legge nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Corte costituzionale a seguito dell’udienza pubblica degli scorsi 24 e 25 settembre sulla questione di legittimità dell’art. 580 del codice penale, concernente il divieto di aiuto al suicidio. In attesa della pubblicazione della sentenza e delle correlative motivazioni il Sir ha interpellato Luciano Eusebi, docente di diritto penale all’Università Cattolica di Milano.